“Colui che rispetta l’ambiente salva la terra e non la padroneggia né l’assoggetta” (M. Heidegger)

domenica 8 luglio 2012

Il Quinto Conto Energia è decreto legge

La lunga attesa è finita. Dopo mesi di rinvii, consultazioni, appelli e polemiche, il Governo ha pubblicato il testo definitivo del Quinto conto energia sul fotovoltaico. Ecco, in sintesi, i principali contenuti del provvedimento che rivoluziona gli incentivi statali per l'energia elettrica solare.

L'entrata in vigore e il tetto di spesa
Prima di tutto, non è stata accolta la richiesta degli Enti locali di rimandare l'entrata in vigore delle nuove tariffe a non prima del 1 ottobre 2012. Il testo approvato dall'esecutivo prevede invece che il Quinto conto energia entri in vigore 45 giorni dopo il raggiungimento del tetto di spesa cumulativo, dato dalla somma di tutte le sovvenzioni erogate in base alle diverse versioni in vigore del Conto energia, di 6 miliardi di euro l'anno (le associazioni di settore chiedevano di innalzare il “cap” a 7 miliardi, ndr). Difficile prevedere con esattezza quando la soglia verrà raggiunta, ma al momento il contatore fotovoltaico presente sul sito del Gse segna già 5,868 miliardi di euro. La “corsa all'impianto” che potrebbe scatenarsi nelle prossime settimane per riuscire ad accedere in extremis alle più generose tariffe del Quarto conto energia potrebbe imprimere un'accelerazione importante alla crescita della spesa complessiva, facendo scattare praticamente da subito il count down per i nuovi incentivi. In ogni caso, dovrà essere l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con un'apposita delibera, a certificare il raggiungimento della soglia dei 6 miliardi e a far partire dunque i 45 giorni di attesa per il nuovo regime di sussidi. Quanto alla somma annua disposizione per gli incentivi del Quinto conto energia, la soglia è stata fissata a 700 milioni di euro (la bozza iniziale ne prevedeva 500): anche in questo caso, spetta all'Aeeg la comunicazione ufficiale dell'avvenuto raggiungimento del tetto di spesa, che comporterà, dopo 30 giorni, la cessazione del regime di incentivazione previsto dal Quinto conto energia. Una volta raggiunto il “cap” annuo, quindi, i titolari di eventuali nuovi impianti fotovoltaici avranno a disposizione solo un mese per fare richiesta di incentivi per l'anno in corso.

Il meccanismo dei registri
Un altro terreno di scontro tra Governo, Enti locali e associazioni è stato, nelle ultime settimane, quello delle modalità di accesso agli incentivi. La nuova versione del decreto prevede l'accesso diretto alle tariffe incentivanti (senza obbligo di iscrizione ad alcun registro) per una serie di categorie:

a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Accolte solo in minima parte, pertanto, le osservazioni delle Regioni, che chiedevano di innalzare a 100 kW la soglia minima per l'obbligo di iscrizione al registro. Il limite resta invece molto inferiore, a 12 kW, e arriva a 50 solo in caso di rimozione dell'eternit. Accontentate invece per quanto riguarda l'esenzione degli impianti installati dalle pubbliche amministrazioni, anche se solo a determinate condizioni.

Gli impianti che non rientrano nelle soglie e nelle categorie esonerate dovranno invece essere iscritti in appositi registri, gestiti dal Gse, che saranno aperti con appositi bandi in determinate finestre temporali e avranno dei tetti massimi di spesa, come accade già ora per gli impianti di grande taglia. Il primo registro, in particolare, sarà aperto entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative Regole applicative da parte del Gse e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.

Ecco, nel dettaglio, le soglie di spesa annue per i registri (incentivi cumulati):
1° registro: 140 milioni di euro;
2° registro: 120 milioni di euro;
Registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.

I titolari degli impianti, in pratica, dovranno sperare di rientrare nei limiti di spesa previsti dai vari registri: in altri termini, solo i più veloci a presentare la domanda di iscrizione potranno garantirsi l'accesso agli incentivi, cosa che prevedibilmente scatenerà una vera e propria “corsa all'iscrizione”. Chi arriva tardi, e non riesce a rientrare nella soglia, può comunque presentare domanda di iscrizione al registro successivo (fino ad allora resterà senza incentivi, naturalmente), ma dovrà presentare di nuovo tutta la documentazione richiesta.

Oltre alla priorità di presentazione della domanda, per stilare le graduatorie sarà concessa la priorità a (i fattori sono elencati in ordine di importanza):

- impianti su edifici con classe energetica migliore (comunque mai inferiore a D) e sostituzione dell’amianto;
- impianti su edifici con classe energetica migliore (comunque mai inferiore a D) senza sostituzione dell’amianto;
- impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti
membro dell’UE/SEE;
- impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l’area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza,ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite; impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive; impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.

Verrà inoltre garantita la precedenza agli impianti i cui titolari rinuncino al 5% della tariffa incentivante; sono stati autorizzati prima; hanno minore potenza. Un meccanismo non semplice, che sia l'Unione europea che gli Enti locali e gli operatori di settore hanno già bollato come troppo farraginoso e foriero di dannosi appesantimenti burocratici. Critiche unanimi ma che, evidentemente, non sono bastate perché il Governo facesse dietro-front.

Le nuove tariffe incentivanti
Per quanto riguarda l'ammontare degli incentivi, per gli impianti di potenza nominale inferiore a 1 MW, il Gse eroga una tariffa onnicomprensiva calcolata in base all'energia elettrica immessa in rete. Le tariffe diminuiscono al crescere della potenza dell'impianto e variano anche in base al tipo di installazione (sono più alte per gli impianti montati su edifici). L'incentivo cambia anche nel tempo, calando progressivamente di semestre in semestre a partire dalla data di allacciamento alla rete dell'impianto. Per gli impianti di potenza superiore, invece, il Gse eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario della corrente, mentre l’energia prodotta dagli impianti al di sopra di 1 MW resta al produttore (è prevista una tariffa premio sull'elettricità consumata in sito).

Bonus amianto e “Made in Ue”
Confermati, come richiesto più volte dalle varie parti in causa, i bonus per l'installazione di pannelli realizzati in Europa e per la sostituzione di coperture in amianto.
I premi per il “Made in Ue”, in particolare, ammontano a:

- 20 euro/MWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 10 euro/MWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 5 euro/MWh per impianti che entrano in esercizio dopo questa data.

Questi, invece, i bonus che spettano a chi installerà un impianto fotovoltaico in sostituzione di una copertura in eternit:

- 30 euro/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 20 euro/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

fonte: www.ecodallecitta.it

0 commenti:

Posta un commento